CASS. 17123/2020

nella vendita di immobili destinati ad abitazione il certificato di abitabilità costituisce requisito giuridico essenziale ai fini del legittimo godimento del bene e della commerciabilità dello stesso. Ciononostante, la mancata consegna del suddetto certificato costituisce un inadempimento del venditore che non incide necessariamente sull’equilibrio delle reciproche prestazione (cfr. Cass.Civ. n. 6548/10). È stato anche chiarito che il successivo rilascio del certificato di abitabilità esclude la possibilità stessa di configurare l’ipotesi della vendita di aliud pro alio (cfr. Cass. Civ. n. 16918/19).

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