CASS. 18492 2020

Il D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 2, prima parte, prevede nella liquidazione dei compensi "a carico del cliente", si ha riguardo "al valore corrispondente all'entità della domanda" mentre, a norma del D.M. n. 55 cit., art. 5, comma 1, solo nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, si ha di norma riguardo, nei giudizi di pagamento di somme di denaro, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.

E' quindi errato ritenere che, ai fini della liquidazione del compenso spettante all'avvocato nei confronti del proprio cliente, occorre tener conto, in ipotesi di giudizio per il pagamento di somme, della somma attribuita alla parte vincitrice dalla sentenza che ha poi definito il giudizio, piuttosto che a quella domandata, ha, evidentemente, violato la predetta disposizione normativa.

Tale principio, peraltro, non esclude che, come si desume dalla seconda parte dell'art. 5 cit., stesso comma 2, oltre che dalla prima parte del successivo comma 3, che il giudice debba verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al "valore effettivo della controversia", così come determinato anche in ragione dell'entità economica dell'interesse sostanziale perseguito dal cliente.

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