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(Cassazione civile, sez. II, Ordinanza 11 maggio 2022, n. 14969)
La descrizione del caso
In un condominio l’assemblea, prima dell’entrata in vigore del nuovo art. 1122 ter c.c., delibera, a maggioranza, la installazione di un sistema di videosorveglianza delle parti comuni.
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La posizione dell’attore |
La posizione del convenuto |
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L’attore afferma che la delibera deve considerarsi nulla perché emessa prima dell’entrata in vigore dell’art. 1122 ter c.c. quando, secondo l’interpretazione più corretta era necessaria l’unanimità per deliberare l’installazione della videosorveglianza. |
Il convenuto sostiene la piena legittimità dell’installazione necessaria al fine di limitare il rischio dei furti frequenti che si sono succeduti all’interno del condominio. Art. 1122 ter c.c. Impianti di video sorveglianza sulle parti comuni Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136. |
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La soluzione del giudice
La Cassazione si è quindi espressa su un caso che ha avuto origine prima dell’entrata in vigore dell’articolo 1122-ter che ha espressamente disciplinato l’installazione di impianti di videosorveglianza a livello condominiale.
La Cassazione ha dato atto dell’esistenza, prima del 2012 di alcuni opposti filoni interpretativi: “una parte della giurisprudenza di merito sosteneva che la delibera dell'assemblea condominiale che approva l'installazione di un impianto di video sorveglianza relativo a parti comuni, non rientra, in senso assoluto, tra quelle riconducibili all'approvazione dell'assemblea. Altro orientamento faceva salvo il caso in cui la decisione fosse stata assunta all'unanimita' dai condomini, perfezionandosi in questo caso un comune consenso idoneo a fondare effetti tipici di un negozio dispositivo dei diritti coinvolti. Una terza impostazione si accontentava della deliberazione a maggioranza e per la prospettata violazione della privacy dei condomini richiamava la giurisprudenza della Corte di cassazione penale secondo cui installare una telecamera sul cortile condominiale non integra gli estremi del reato di cui all'articolo 615 bis c.p.”.
Alla luce di questi diversi orientamenti la Cassazione ha concluso che, anche alla luce della disposizione legislativa, deve considerarsi preferibile l’interpretazione secondo la quale, come oggi stabilito dal legislatore, l’assemblea abbia il potere di fare installare sistemi di videosorveglianza delle parti comuni, anche ove la delibera sia stata approvata prima dell’entrata in vigore della norma.
Il problema più in generale è quello di verificare se l’installazione, sotto il vigore del nuovo articolo di legge, sia senz’altro consentita al condominio o se si debbano in ogni caso rispettare i limiti generali previsti dalla legislazione in tema di tutela della privacy: liceità, necessità, proporzionalità fra mezzi usati e obiettivi da perseguire.
Alla domanda va senz’altro data risposta positiva in quanto la normativa a tutela della privacy fornisce delle garanzie generali in caso di attività potenzialmente invasive della riservatezza delle persone che devono sempre e in ogni caso essere rispettate.
È chiaro tuttavia che, a fronte della previsione legislativa di cui all’articolo 1122-ter, sarà sufficiente l’adozione di un sistema di rilevamento corrispondente alle norme, tale quindi da conservare immagini solo per il tempo necessario a garantire le condizioni di sicurezza, per procedere all’installazione di impianti di videosorveglianza.
L’esigenza di sicurezza degli edifici nei confronti delle intrusioni dei malintenzionati è infatti ormai patrimonio comune: oggi, in virtù dell’articolo 1122-ter del Codice civile, l’assemblea ha il potere di raccogliere tale esigenza e, con la maggioranza stabilita, di tradurla nella decisione di realizzare sistemi di videosorveglianza.
Vi è tuttavia anche l’opinione di chi, in assenza dei requisiti di necessità e proporzionalità, la delibera potrebbe essere messa in discussione pur essendo presa con la maggioranza prescritta dalla norma. E in effetti, ad esempio, la delibera di installazione di un sistema di videosorveglianza importante delle parti comuni in una zona nella quale, ad esempio, la criminalità sia quasi assente potrebbe quindi essere messa in discussione e validamente impugnata davanti all’autorità giudiziaria.
L’APPROFONDIMENTO - le parole del Garante
La norma come si vede dalla sua lettura si riferisce al caso della sorveglianza delle parti comuni.
Diversa è la questione in relazione alla videosorveglianza delle parti esclusive.
Ecco cosa afferma il Garante della Privacy (vademecum – il condominio e la privacy del 10 ottobre 2013) in ordine all’installazione, da parte del singolo condomino, di sistemi di videosorveglianza che riprendono il proprio posto auto o l’ingresso del suo appartamento.
“Quando l’installazione di sistemi di videosorveglianza viene effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali - e le immagini non vengono né comunicate sistematicamente a terzi, né diffuse (ad esempio attraverso apparati tipo web cam) - non si applicano le norme previste dal Codice della privacy. In questo specifico caso, ad esempio, non è necessario segnalare l’eventuale presenza del sistema di videosorveglianza con un apposito cartello. Rimangono comunque valide le disposizioni in tema di responsabilità civile e di sicurezza dei dati. È tra l’altro necessario – anche per non rischiare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata - che il sistema di videosorveglianza sia installato in maniera tale che l’obiettivo della telecamera posta di fronte alla porta di casa riprenda esclusivamente lo spazio privato e non tutto il pianerottolo o la strada, ovvero il proprio posto auto e non tutto il garage.
Quanto all’impianto condominiale, relativo alle parti comuni, ecco cosa invece prescrive il Garante
Regole per il sistema condominiale
Nel caso in cui il sistema di videosorveglianza sia installato dal condominio per controllare le aree comuni, devono essere adottate in particolare tutte le misure e le precauzioni previste dal Codice della privacy e dal provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza Tra gli obblighi che valgono anche in ambito condominiale vi è quello di segnalare le telecamere con appositi cartelli, eventualmente avvalendosi del modello predisposto dal Garante. Le registrazioni possono essere conservate per un periodo limitato tendenzialmente non superiore alle 24-48 ore, anche in relazione a specifiche esigenze come alla chiusura di esercizi e uffici che hanno sede nel condominio o a periodi di festività. Per tempi di conservazione superiori ai sette giorni è comunque necessario presentare una verifica preliminare al Garante. Le telecamere devono riprendere solo le aree comuni da controllare (accessi, garage…), possibilmente evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti (strade, edifici, esercizi commerciali ecc.). I dati raccolti (riprese, immagini) devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza che ne consentano l’accesso alle sole persone autorizzate (titolare, responsabile o incaricato del trattamento)”.
Avv. Erica Fiorini
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