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Lo Studio Legale Fiorini è stato fondato a Verona nel Gennaio del 2003. Offre consulenza legale a società commerciali, istituti bancari e compagnie assicurative, in ambito di diritto civile e commerciale, ed anche a clienti privati in questioni di diritto di famiglia e tutela dei minori, nelle successioni e divisioni ereditarie, nei rapporti di lavoro, nella tutela del patrimonio e nelle questioni di risarcimento di ogni tipo di danno.
(Cassazione civile, Sez. II, Sentenza 25 febbraio, n. 6357)
La descrizione del caso
In un condominio una fondazione impugna la delibera dell’assemblea che ha dichiarato vietata l’attività che la fondazione stessa voleva intraprendere (ambulatorio medico) per violazione dell’art. 3 del regolamento.
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La posizione dell’attore |
La posizione del convenuto |
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L’attore afferma che il regolamento condominiale contrattuale, formato prima del suo acquisto, non è a lui opponibile in quanto non trascritto. |
Il convenuto sostiene invece che le clausole regolamentari in questione erano opponibili alla fondazione in quanto nell’atto la stessa ha dichiarato di acquistare la quota di comproprietà condominiale “come risultante per legge e per regolamento”. |
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Art. 2659, C.c. Nota di trascrizione [I]. Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati: 1) il cognome ed il nome, il luogo e data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti, nonché il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell’ufficiale di stato civile; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l’indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l’atto costitutivo. Per i condominii devono essere indicati l’eventuale denominazione, l’ubicazione e il codice fiscale; 2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo; 3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l’atto o autenticato le firme, o l’autorità giudiziaria che ha pronunziato la sentenza; 4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall’articolo 2826, nonché, nel caso previsto dall’articolo 2645-bis, comma 4, la superficie e la quota espressa in millesimi di cui a quest’ultima disposizione. |
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[II]. Se l’acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non è necessaria se, al momento in cui l’atto si trascrive, la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto. |
La soluzione della cassazione
La Corte di Cassazione decide la controversia dando ragione all’attore che aveva vinto in primo grado e perso invece in grado d’appello.
La Corte di Cassazione ha rilevato che correttamente le clausole del regolamento contrattuale di condominio che limitano il diritto dei condomini ad adibire liberamente la propria unità immobiliare ad uno qualsiasi degli usi consentiti dalla legge debbono essere considerate servitù reciproche poste, tramite l’accettazione del regolamento, a carico e a favore delle rispettive parti di proprietà esclusiva.
In tale situazione occorre chiarire quali sono i presupposti minimi necessari perché le clausole in questione possano essere regolarmente opponibili, non agli originari stipulanti il regolamento contrattuale, ma ai successivi acquirenti.
Sul punto la Cassazione ha sempre individuato due possibili alternative per rendere le clausole del regolamento contrattuale opponibili anche ai successivi acquirenti delle unità immobiliari in condominio.
Il primo caso, quello che fornisce maggiori garanzie, ma che frequentemente non si verifica nella pratica, è quello che il nuovo acquirente a sua volta espressamente dichiari di conoscere e accetti nel rogito di compravendita dell’unità immobiliare condominio il regolamento contrattuale. La sua approvazione, sotto tale profilo, non è quindi in nulla differente a quella compiuta dagli originari acquirenti che, a loro volta, avevano accettato il regolamento all’interno del loro rogito di compravendita.
Quando, tuttavia, il venditore del singolo appartamento non si cura di far accettare all’acquirente il regolamento condominiale contrattuale, le relative clausole contrattuali sono opponibili al successivo acquirente solo quando il regolamento sia trascritto nei registri immobiliari.
La Corte di Cassazione con questa Sentenza ha precisato tuttavia che non è sufficiente che il regolamento sia allegato al contratto di compravendita trascritto ma è necessario che le clausole costituenti le reciproche servitù sui diritti dei condomini e sui beni condominiali o di proprietà esclusiva debbano risultare in modo chiaro nella trascrizione.
Non è pertanto sufficiente il semplice richiamo nella nota di trascrizione al regolamento per rendere opponibili ai successivi acquirenti le clausole contrattuali impositive servitù reciproche tra le varie unità immobiliari. Ma è necessaria la specifica individuazione di tali servitù. Nel sistema tavolare, in vigore in Trentino Alto Adige, nel Cadore e in parte del Friuli Venezia Giulia sarà quindi necessario invece che la servitù sia regolarmente intavolata.
L’APPROFONDIMENTO - estratti giurisprudenziali
Il passo fondamentale della sentenza in commento:
L’argomentazione della Corte ambrosiana contrasta con la giurisprudenza di questa Corte, che ha spiegato che le restrizioni alle facoltà inerenti al godimento della proprietà esclusiva contenute nel regolamento di condominio volte a vietare lo svolgimento di determinate attività costituiscono servitù reciproche e devono perciò essere approvate mediante espressione di una volontà contrattuale, e quindi con il consenso di tutti i condomini, mentre la loro opponibilità ai terzi, che non vi abbiano espressamente e consapevolmente aderito, rimane subordinata all’adempimento dell’onere di trascrizione. In particolare, l’esigenza dell’unanimità dell’approvazione delle clausole del regolamento che costituiscano servitù sulle parti comuni è imposta dall’art. 1108 c.c., comma 3, mentre la costituzione contrattuale di servitù che restringono i poteri e le facoltà sulle singole proprietà esclusive suppone che il documento sia sottoscritto dai rispettivi titolari al fine di adempiere al requisito della forma scritta ad substantiam. In assenza di trascrizione, peraltro, queste disposizioni del regolamento, che stabiliscono limiti alla destinazione delle proprietà esclusive, valgono soltanto nei confronti del terzo acquirente che prenda atto in maniera specifica, nel medesimo contratto d’acquisto, del vincolo reale gravante sull’immobile. Non basta, dunque, una generica, e perciò irrilevante, accettazione del regolamento da parte dell’acquirente, essendo invece necessaria, ai fini dell’opponibilità di una disposizione istitutiva di servitù, una dichiarazione di specifica conoscenza dell’esistenza delle reciproche servitù
Cassazione civile sez. II, 19/03/2018, n.6769
La clausola del regolamento di condominio che limiti il potere del proprietario a destinare l’immobile di proprietà esclusiva a uno qualsiasi degli usi consentiti dalla legge per essere opponibile al terzo acquirente (a meno che questi non accetti espressamente nel contratto di acquisto) deve essere trascritta mediante apposita nota e, quindi, non è rilevabile solo ad istanza di parte.
Corte di Cassazione civile, sezione II, Sentenza 31 luglio 2014, n. 17493 (massima)
Giustizia Civile, Massimario 2014
“In tema di condominio negli edifici, per l’opponibilità delle servitù reciproche costituite dal regolamento contrattuale, non è sufficiente indicare nella nota di trascrizione il regolamento medesimo, ma, ai sensi degli artt. 2659, primo comma, n. 2, e 2665 cod. civ., occorre indicarne le specifiche clausole limitative”.
Avv. Erica Fiorini
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