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(Tribunale di Ivrea, Sentenza 3 maggio 2022, n. 526)
La descrizione del caso
L’amministratore del condominio incarica un avvocato di richiedere un decreto ingiuntivo contro un condomino per il pagamento delle spese di riscaldamento consegnando al legale un bilancio preventivo approvato dall’assemblea, ma non il consuntivo. Il Tribunale concede il decreto ma il condomino formula opposizione.
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La posizione dell’attore |
La posizione del convenuto |
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Il condomino afferma che l’amministratore di condominio non aveva titolo per richiedere il decreto ingiuntivo in quanto disponeva esclusivamente del bilancio preventivo e non del consuntivo. |
Il convenuto condominio ha affermato che il decreto era stato legittimamente emesso in quanto il condominio ha il diritto di chiedere e ottenere il decreto ingiuntivo anche sulla base del solo bilancio preventivo. |
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Art. 63 disp. att. c.c. [I]. Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. [II]. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini. [III]. In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato. [IV]. Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. [V]. Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto. |
La soluzione del TRIBUNALE
Il Tribunale di Ivrea ha accolto la domanda e ha revocato il decreto ingiuntivo condannando il condominio alla rifusione delle spese a favore del condomino opponente.
Un condominio aveva chiesto il decreto ingiuntivo per consumi di combustibile da riscaldamento sulla base di un preventivo approvato con regolare delibera assembleare.
Il condomino ha fatto opposizione eccependo che era decorso il termine per approvare il consuntivo e il consuntivo non era stato approvato e che pertanto non era più possibile chiedere il decreto ingiuntivo sulla base del preventivo.
Il condominio da parte sua ha pure affermato e sostenuto che la delibera di approvazione del preventivo era divenuta definitiva perché il condomino opponente non la aveva mai impugnata.
La sentenza nel dare ragione all’opponente ha revocato il decreto ingiuntivo ricordando che se è vero che in linea generale si può ottenere decreto ingiuntivo sulla base del semplice bilancio preventivo approvato dalla assemblea, è vero anche che tale possibilità decade con la cessazione dell’esercizio a cui il preventivo stesso si riferisce, dovendo, dopo la scadenza il Condominio azionare il bilancio consuntivo.
L’APPROFONDIMENTO - estratti giurisprudenziali
Sul punto esistono due orientamenti della cassazione di segno opposto.
Un primo conforme alla soluzione data dal Tribunale di Ivrea.
Eccolo:
Cassazione civile , sez. II , 12/02/1993 , n. 1789
Per la riscossione dei contributi condominiali, l'amministratore può chiedere il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., nei confronti del condomino moroso, in base al preventivo delle spese approvato dall'assemblea, soltanto fino a che l'esercizio cui tali spese si riferiscono non sia terminato, dovendo altrimenti agire in base al consuntivo della gestione annuale.
Nella motivazione la Cassazione spiega anche il termine preciso entro il quale il ricorso per decreto ingiuntivo che fa riferimento al preventivo può essere presentato e precisa che il ricorso può essere presentato e deve essere accolto se depositato prima della fine della gestione.
Ecco la motivazione:
Il ricorrente ha male inteso il principio affermato nella richiamata giurisprudenza (sent. 2527-64) in tema di condizioni necessarie per l'esigibilità dei contributi condominiali mediante ricorso alla procedura monitoria.
Secondo tale giurisprudenza, che qui si ribadisce, per la riscossione dei contributi l'amministratore di un edificio in condominio può chiedere il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti del condominio moroso, in base al preventivo delle spese approvato dall'assemblea (art. 63 disp. att. c.c.), soltanto fino a che l'esercizio cui tali spese si riferiscono non sia terminato, dovendo altrimenti agire in base al consuntivo della gestione annuale.
In linea con tale principio, correttamente il conciliatore ha perciò ritenuto che nella specie il decreto ingiuntivo fosse stato legittimamente richiesto ed emesso per il pagamento dei contributi dovuti dal Grandinetti in base al preventivo (regolarmente approvato) dell'esercizio 1986-87, avendo l'amministratore depositato il ricorso in data (21.4.87) anteriore al termine (31.7.87) dell'esercizio medesimo.
Diversamente in questa altra sentenza il limite è posto non nella scadenza della gestione ma nella sostituzione del preventivo con il consuntivo.
Cassazione civile , sez. II , 29/09/2008 , n. 24299
Nelle controversie da decidere secondo equità, uno dei principi informatori della materia condominiale deve ritenersi quello relativo alla legittimità della riscossione dei contributi condominiali da parte dell'amministratore, sulla base del bilancio preventivo regolarmente approvato sino a quando questo non sia stato sostituito dal bilancio consuntivo. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace, pronunciata secondo equità, per essersi fondata sull'opposto principio dell'illegittimità della riscossione dei contributi condominiali, ripartiti sulla base del bilancio preventivo, prima della scadenza del relativo esercizio).
Ecco la motivazione dalla quale si intende un principio opposto a quello affermato dal Tribunale di Ivrea e della cassazione del 1993: il preventivo potrebbe essere azionato fino alla sostituzione con il consuntivo e quindi nel caso oggi in commento la opposizione avrebbe dovuto essere respinta
Il giudice di pace, infatti, ha infranto un principio basilare e ineliminabile per la corretta gestione del condominio, che consente all'amministratore di riscuotere le quote degli oneri in forza di un bilancio preventivo, sino a quando questo non sia sostituito dal consuntivo regolarmente approvato. La sentenza impugnata afferma l'erroneo principio secondo cui il bilancio preventivo sarebbe azionabile sino a che non sia scaduto l'esercizio cui esso si riferisce; tale principio, se applicato, renderebbe impossibile la riscossione degli oneri - e, quindi, inciderebbe sulla possibilità stessa di gestione del condominio - per tutto il tempo intercorrente tra la scadenza dell'esercizio e l'approvazione del consuntivo, periodo che potrebbe ipotizzarsi anche lungo in relazione a molteplici possibili eventi, tra cui, non ultimo, la non approvazione del progetto da parte dell'assemblea.
Avv. Erica Fiorini
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