Il riparto di competenza tra giudice di pace e tribunale nella impugnativa della delibera

(Cassazione civile, sez. II, Ordinanza Sentenza 25 maggio 2022, n. 16955)

La descrizione del caso 

Un condomino impugna una delibera assembleare di condominio che riporta a suo onere la spesa di € 2.413,28. Chiede ne sia dichiarata la invalidità e chiede sia anche accertata  l’insistenza del suo obbligo a versare spese relative all’atrio condominiale. 

La posizione dell’attore

 

La posizione del convenuto

Il condomino afferma che la delibera era invalida e che la competenza a giudicare fosse del Giudice di Pace in quanto l’importo a lui addebitato era dentro la competenza del giudice di pace, che è competente per le cause il cui valore non sia superiore ai cinquemila euro (art. 7 c.p.c.).

 

Il convenuto condominio ha eccepito la incompetenza essendo la causa di valore indeterminabile visto che contiene anche la domanda dell’attore di essere esentato per sempre dal pagamento di una certa spesa.  

   

Art. 7 c.p.c. Competenza del Giudice di Pace

[I]. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice .

[II]. Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi ventimila euro .

[III]. È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi ;

2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case ;

3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.

3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali

La soluzione delLA CASSAZIONE

Il Giudice di Pace prima il Tribunale poi e la Cassazione infine hanno stabilito che la causa doveva considerarsi di competenza del Tribunale per il fatto che vi era una domanda di valore indeterminato avendo per oggetto l’accertamento della non debenza non solo delle spese concretamente richieste dal condominio ma pure di quelle dovuta o pretese in futuro per il titolo dedotto. 

Basta allora osservare in proposito – così la motivazione della sentenza della Corte -  che la domanda rivolta alla declaratoria di invalidita' di una delibera assembleare, che intende accertare che l'attore non e' tenuto a contribuire ad una determinata spesa condominiale per la conservazione di una parte comune o per l'esercizio di un servizio comune (nella specie, la pulizia dell'atrio) ha sicuramente valore indeterminabile, tenuto conto del rapporto sostanziale regolato dalla deliberazione impugnata, in quanto tale rapporto si proietta verso il futuro per un periodo di tempo indeterminato (arg. da Cass. Sez. 2, 28/04/1976, n. 1513).”

Questa constatazione ha avuto chiaramente effetto decisivo nella controversia posta alla sua attenzione con un argomento decisamente insuperabile.

Tuttavia la Cassazione ha colto l’occasione per prendere posizione per l’ennesima volta sulla questione, sempre discussa, di come si ripartisce la competenza per valore tra tribunale e giudice di pace quando la delibera impugnata sia fonte di un obbligo di spesa per il condomino di valore inferiore ai 5000 € ma che invece a carico di tutti i condomini preveda una spesa complessiva di valore superiore.

Ecco la motivazione della Cassazione su questo punto nell’ordinanza depositata lo scorso 25 maggio.

Va allora al riguardo affermato che, nell'azione di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, che sia volta ad ottenere una sentenza di annullamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato, e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore in base allo stato di ripartizione, non operando la pronuncia solo nei confronti dell'istante e nei limiti della sua ragione di debito (cfr. Cass. Sez. 2, 21/03/2022, n. 9068Cass. Sez. 2, 07/07/2021, n. 19250).

La Cassazione aderisce quindi, con questa ultima decisione, al condivisibile orientamento secondo il quale è occorre tenere conto del fatto  che l’eventuale annullamento della delibera chiesta da un condomino comporta conseguenze a carico di tutti i condomini e che pertanto il valore della causa vada considerato sul valore complessivo della delibera e non sulla base del valore della quota chiesta al singolo condomino che abbia svolto la impugnazione. 

L’APPROFONDIMENTO - estratti giurisprudenziali

Nello stesso senso di cui alla ordinanza in commento si veda: 

Cassazione civile , sez. II , 21/03/2022 , n. 9068

Nell'azione di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, che sia volta ad ottenere una sentenza di annullamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato, e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore in base allo stato di ripartizione, non operando la pronuncia solo nei confronti dell'istante e nei limiti della sua ragione di debito.

Nella motivazione l’escursus delle diverse posizioni giurisprudenziali pregresse

Questa Corte ha più volte affermato che, ai fini della determinazione della competenza per valore, in relazione a una controversia avente a oggetto il riparto di una spesa approvata dall'assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, bisogna fare riferimento all'importo contestato (ex art. 12 c.p.c.), relativamente alla sua singola obbligazione, e non all'intero ammontare risultante dal riparto approvato dall'assemblea di condominio, poiché, in generale, allo scopo dell'individuazione dell'incompetenza, occorre avere riguardo al "thema decidendum", invece che al "quid disputandum"; ne deriva che l'accertamento di un rapporto che costituisce la "causa petendi" della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via incidentale, non influisce sull'interpretazione e qualificazione dell'oggetto della domanda principale e, conseguentemente, sul valore della causa (Cass. sez. 6-2, 28 agosto 2018, n. 21227; Cass. sez. 6-2, 5 luglio 2013, n. 16898; Cass. sez. 2, 16 marzo 2010, n. 6363. Difformi: Cass. sez. 2, 22 gennaio 2010, n. 1201Cass. sez. 2, 13 novembre 2007, n. 23559Cass. sez. 2, 5 aprile 2004, n. 6617Cass. sez. 2, 21 giugno 2000, n. 8447).

Il fondamento di tale interpretazione, divenuta negli anni prevalente, e', dunque, che nella controversia tra un condomino ed il condominio avente ad oggetto il criterio di ripartizione di una parte soltanto della complessiva spesa deliberata dall'assemblea, il valore della causa dovrebbe determinarsi in base all'importo contestato e non all'intero ammontare di esso, perché la decisione non implicherebbe una pronuncia, con efficacia di giudicato, sulla validità della Delib. concernente la voce di spesa nella sua globalità (così, ad esempio, Cass. sez. 2, 24 gennaio 2001, n. 971).

Più di recente, tuttavia, Cass. Sez. 2, 7 luglio 2021, n. 19250, ha sostenuto convincentemente che la domanda di impugnazione di Delib. assembleare introdotta dal singolo condomino, anche ai fini della stima del valore della causa, non può intendersi ristretta all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega l'attore al condominio e dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell'intera deliberazione e dunque all'intero ammontare della spesa, giacché l'effetto caducatorio dell'impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l'annullamento, opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro.

Così anche Cass. Sez. 6 - 2, 20 luglio 2020, n. 15434, ha deciso che, quando sia chiesto l'annullamento di una deliberazione dell'assemblea condominiale, ove il vizio abbia carattere meramente formale e la Delib. impugnata non abbia "ex se" alcuna incidenza diretta sul patrimonio dell'attore, la domanda giudiziale appartiene alla competenza residuale del tribunale, non avendo ad oggetto la lesione di un interesse suscettibile di essere quantificato in una somma di denaro per il danno ingiustamente subito ovvero per la maggior spesa indebitamente imposta.

Questa più recente interpretazione tiene adeguatamente conto della considerazione che la sentenza che dichiari la nullità o pronunci l'annullamento della impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale produce sempre un effetto caducatorio unitario. L'effetto della sentenza di annullamento opera, infatti, nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio di impugnativa promosso da uno o da alcuni di loro. La domanda di impugnazione del singolo non può intendersi, perciò, ristretta all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega l'attore al condominio, estendendosi, piuttosto, alla validità dell'intera deliberazione (cfr. Cass. Sez. 2, 29 gennaio 2021, n. 2127Cass. sez. 2, 25 novembre 1991, n. 12633). Tale ampliamento dell'efficacia del giudicato a tutti i componenti dell'organizzazione condominiale e', del resto, coerente col disposto dell'art. 1137 c.c., comma 1, per cui le deliberazioni prese dall'assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini, essendo inconcepibile che la delibera annullata giudizialmente venga rimossa per l'impugnante e rimanga invece vincolante per gli altri comproprietari.

L'individuata soluzione è in linea anche con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di competenza per valore, l'art. 12 c.p.c., comma 1 - per il quale "il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione" - subisce deroga nell'ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto che va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa (Cass. Sez. 6 - 2, 6 febbraio 2018, n. 2850; Cass. Sez. 2, 23 febbraio 2012, n. 2737Cass. Sez. 2, 12 dicembre 2004, n. 21529).

Le due posizioni in sintesi e in rapporto ad un caso concreto.

Condominio di quattro condomini con 250 millesimi ciascuno.

Delibera che ripartisce una spesa di € 10.000,00.

Impugnazione da parte di un condomino che afferma non dovuti i 2500 € a lui chiesti.

Secondo l’orientamento di cui tra le tante Cass. civ. 6363/2010 la impugnazione del singolo condomino non è destinata a provocare una pronuncia con efficacia di giudicato sulle posizioni degli altri condomini pertanto la competenza deve essere riservata al giudice di pace trattandosi di una spesa di € 2500.

Secondo l’orientamento oggi prevalente di cui alla sentenza n. 9068/2022 e alla ordinanza oggi in commento occorre invece necessariamente considerare che l’accoglimento della domanda che dichiari non dovuti i 2500 € chiesti al condomino impugnante produce insuperabili effetti a carico di tutta la delibera, poiché evidentemente l’accoglimento della domanda dell’attore determina la necessità di rivedere nel suo complesso il riparto e produce, come si dice in gergo, un effetto caducatorio della delibera nel suo complesso. 

Si deve tenere presente tuttavia che tutta la materia è destinata nel contesto della riforma del processo civile ad essere rivista in modo complessivo e definitivo ed è già oggetto di una riforma non ancora entrata in vigore. 

Sul punto l’art. 27 del d.lvo 13 luglio del 2017 n. 116 prevede l’ampliamento decisivo della competenza del Giudice di Pace in materia di condominio con norme che tuttavia, salvo ulteriori interventi, dovrebbero ad oggi entrare in vigore il 31 ottobre 2025 alla luce di quanto disposto dall’art. 8 bis del d. lvo 162/2019.

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